Cooperazione politica: Situazione politica del Paese
STRUTTURA ISTITUZIONALE E POPOLAZIONE
POLITICA INTERNA
In conformità al tradizionale orientamento del popolo svizzero a favore della stabilità dell’assetto politico del Paese e della sostanziale continuità dell’azione di governo, la politica interna della Confederazione Elvetica si è mossa per decenni nel solco di due principi-cardine. Il primo, denominato “formula magica”, che dal 17 dicembre 1959 congelava la composizione del Governo (Consiglio Federale), formato da sette membri candidati dai quattro maggiori partiti, eletti per un quadriennio dall’Assemblea Federale ed appartenenti: 2 al Partito Socialista, 2 al Partito Liberale Radicale, 2 al Partito Popolare Democratico e 1 all’Unione Democratica di Centro. Il secondo, chiamato “principio della concordanza”, impone ai 7 Consiglieri Federali (e quindi, sia pure indirettamente, agli stessi partiti rappresentati nell’Esecutivo) di assumere collegialmente la responsabilità di tutte le decisioni. Il primo principio concernente la formula magica è stato peraltro superato nel corso della passata legislatura (2007-2011), quando il partito di maggioranza relativa - l'Unione Democratica di Centro - ha potuto disporre soltanto di un Consigliere Federale, a causa di una scissione che ha portato alla costituzione del Partito Borghese Democratico.
Le elezioni svoltesi il 15 ottobre 2011 hanno prodotto i seguenti risultati:
| Unione Democratica di Centro (UDC) |
25,9% |
| Partito Socialista (PS) |
18,1% |
| Partito Liberale Radicale (PLR) |
15,3% |
| Partito Popolare Democratico (PPD) |
13,1% |
| Partito dei Verdi |
7,9% |
| Verdi Liberali |
5,3% |
| Partito Borghese Democratico (PBD) |
5,2% |
| Partito Evangelico |
3,2% |
| Partito Cristiano Sociale |
0,6% |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE ELVETICO
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Eveline Widmer-Schlumpf (2012, PBD-Partito Borghese Democratico): Capo del Dipartimento Federale delle Finanze. Presidente di turno della Confederazione per il 2012.
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Ueli Maurer (2012, UDC): Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione della popolazione e dello Sport. Vice Presidente di turno della Confederazione per il 2012 e Presidente di turno per il 2013.
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Doris Leuthard (2012, Partito Popolare Democratico): Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.
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Didier Burkhalter (2012, Partito Liberale-Radicale): Dipartimento Federale degli Affari Esteri.
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Simonetta Sommaruga (2012, Partito Socialista): Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia.
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Alain Berset (2012, Partito Socialista): Dipartimento Federale dell'Interno.
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Johann Schneider-Ammann (2012, Partito Liberale-Radicale): Dipartimento Federale dell'Economia.
POLITICA ESTERA
1) PRIORITA' DI POLITICA ESTERA
La politica estera della Confederazione Svizzera può considerarsi impostata su tre cerchi concentrici. Il primo, rappresentato dai quattro Paesi confinanti (Italia, Francia, Germania ed Austria), nei cui confronti la qualità e la frequenza delle relazioni è pari alla contiguità geografico-culturale. Il secondo, costituito dalla vasta area europea e che abbraccia sia il rapporto privilegiato (ma sofferto nel travagliato percorso di avvicinamento) con i Paesi membri dell’Unione Europea sia quello con i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (particolarmente intense, per ovvi motivi, le relazioni con Liechtenstein, più diluite quelle con l’Islanda e la Norvegia). Il terzo, coincidente con quei Paesi del resto del mondo ove più rilevanti sono gli interessi svizzeri, soprattutto di tipo economico.
In base alle priorità fissate dalla nuova Costituzione Federale del primo gennaio 2000, la politica estera elvetica è incentrata sull’aiuto umanitario, sulla cooperazione allo sviluppo, sulla prevenzione dei conflitti, sul sostegno allo stato di diritto e sull’impegno ambientale; nonché, ovviamente, sulla tutela degli interessi economici svizzeri all’estero. Le principali aree di intervento sono individuate in Europa sud-orientale e nel bacino del Mediterraneo, in considerazione sia della relativa vicinanza (che amplierebbe le ripercussioni in territorio svizzero di eventuali situazioni di crisi) che della presenza nel Paese di una comunità di 200mila musulmani. Prioritari continuano ad essere considerati anche i Paesi dell’Asia centrale membri del gruppo di voto della Svizzera nel FMI (Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan e Kyrgyzstan).
Nel nuovo scenario internazionale, che dalla fine della guerra fredda ha visto un progressivo coinvolgimento del Paese nelle maggiori iniziative internazionali, si cerca sempre più di integrare gli interventi di carattere bilaterale con un’accresciuta partecipazione alle attività in sedi multilaterali. In quest’ottica, l’adesione all’ONU il 10 settembre 2002, a seguito della positiva, ma sofferta consultazione popolare del 3 marzo dello stesso anno (54,6% dei votanti e 12 cantoni su 23), è stato obiettivo precipuo del Governo. Nel frattempo, la nuova legge militare federale, approvata nel giugno del 2002, consentendo per la prima volta di dotare i soldati svizzeri all’estero del loro armamento di reparto, ha posto le basi per una più attiva partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace condotte sotto l’egida delle Nazioni Unite.
Anche l’emergenza terrorismo, dopo l’11 settembre, ha indotto questo Governo ad una politica estera più aperta e ad una interpretazione meno rigida del principio di neutralità: Berna è pronta a cooperare con gli altri membri della comunità internazionale sia nel campo delle operazioni di polizia che in quello giudiziario (anche rinunciando, nel caso di indagini su crimini di terrorismo, al segreto bancario). La Svizzera è presente in Kossovo e in Afghanistan.
A partire dal 2006 la Svizzera ha intensificato la cooperazione con gli Stati Uniti, attraverso la sottoscrizione di un documento “Memorandum of understanding establishing a framework for intensified cooperation”, che definisce in particolare le modalità per un coordinamento politico più efficace sui numerosi dossier in trattazione tra i due Paesi.
L’approfondirsi di rapporti con gli Stati Uniti è indicativo del desiderio della Svizzera, per la quale l’Europa rimane comunque l’interlocutore privilegiato, di dare evidenza alla diversificazione non solo dei propri mercati di sbocco, ma anche dei propri interessi geopolitici.
Nel dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Svizzera ritiene che una soluzione intermedia che comporti la creazione di una terza categoria di seggi possa essere un’opzione da prendere in considerazione. Da parte elvetica il passaggio ad una nuova fase dei negoziati apre una opportunità da sfruttare per superare le polarizzazioni e la situazione di stallo in cui si trova la questione dell’allargamento. Tale soluzione intermedia dovrebbe ovviamente poter contemperare le posizioni dei G4 e quelle dei Paesi UfC e andrebbe adottata all’unanimità, non essendo sufficiente in una materia così vitale per l’Organizzazione procedere con la sola maggioranza dei due/terzi della membership.
Sull’eventuale futura adesione del Paese all’U.E. lo schieramento politico, così come l’opinione pubblica, è tuttora profondamente diviso. La destra, guidata dall’Unione Democratica di Centro (UDC), è contraria, ritenendo l’adesione incompatibile con il principio di neutralità costantemente seguito e difeso dalla Confederazione, e considera gli accordi bilaterali il limite invalicabile della politica di Berna verso l’U.E. La sinistra progressista auspica invece una futura adesione, da raggiungere comunque attraverso un processo graduale e presumibilmente lungo. Il Governo pone l’adesione come obiettivo strategico di lungo termine, il cui processo potrebbe iniziare una volta verificati i vantaggi derivanti alla Confederazione dall’attuazione degli accordi bilaterali. Quanto all’opinione pubblica, essa è tuttora prevalentemente contraria, incerta sui reali vantaggi e timorosa di perdere il patrimonio d’identità garantito dal principio di neutralità e, soprattutto, l’autonomia decisionale derivante dal sistema della “democrazia diretta”.
2) RELAZIONI CON LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
La Svizzera è membro di 27 organizzazioni ONU, contribuisce al bilancio di altre 10 e partecipa, ora anche con unità dotate di proprio armamento, ad alcune forze internazionali di peacekeeping; è membro del Consiglio d’Europa (1963), dell’OSCE (1975) e del Patto di Stabilità per l’Europa Sud-Orientale (2000); dal 1997 partecipa alla “Partnership for Peace” in ambito NATO.
La Confederazione ha presentato la propria candidatura al Consiglio dei Diritti Umani per il mandato 2010-2013.
Sul piano economico, infine, il Paese è entrato a far parte delle Istituzioni finanziarie internazionali nel 1991 e siede nel G10; partecipa al GATT dal 1966 ed è membro dell’OMC; fa parte dell’EFTA, ma, a differenza di Norvegia, Liechtenstein e Islanda, non è associato allo Spazio Economico Europeo. La Svizzera non è inoltre parte del G20 nonostante il suo indubbio peso sul mercato finanziario mondiale.
RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA
La politica europea figura in cima alla lista delle priorità della politica estera della Svizzera e che prende attivamente parte alla costruzione dell’Europa tramite diversi impegni, fra i quali possiamo menzionare: i contributi versati a favore della riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata, la partecipazione agli interventi per la pace nell’Europa sud-orientale così come la sua adesione al Consiglio d’Europa per la tutela dei diritti dell’uomo.
In ambito politico la Svizzera e l’Unione Europea hanno numerosi interessi in comune che sono stati disciplinati e chiaramente definiti dagli Accordi bilaterali. Dall’Accordo di libero scambio del 1972 all’Accordo sulle assicurazioni del 1989, le relazioni bilaterali si sono via via consolidate. I sette Accordi bilaterali I (1) e i nove Accordi bilaterali II assumono un’importanza particolare. Dal 2000 il popolo svizzero ha avallato ben cinque volte questa via bilaterale tramite referendum.
I primi sette accordi bilaterali settoriali con l’Unione Europea, conclusi il 10 dicembre 1998, sono stati approvati con referendum il 21 maggio 2000 dal 67,2% dei votanti e sono entrati in vigore il 1° giugno 2002. Essi, come anche i successivi “bilaterali-bis”, costituiscono la prosecuzione della via bilaterale scelta dalla Svizzera in seguito al rifiuto dell’adesione allo Spazio economico europeo (SEE), nel 1992, da parte del popolo e dei Cantoni. Attraverso tale strada la Svizzera, da un lato, difende i propri interessi e risolve in modo pragmatico problemi concreti nell’ambito delle relazioni con UE, e dall’altro, estende e rende sistematico il quadro delle relazioni nell’ambito dei vari settori comuni. Il primo pacchetto di accordi, riguardante soprattutto la cooperazione economica, comprende sette intese entrate in vigore il primo giugno 2002. Tali intese toccano le seguenti aree: libera circolazione delle persone(2); ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti terrestri, trasporto aereo e ricerca, costituiscono la base delle relazioni bilaterali tra il Paese e l’UE. Sulla scia degli Accordi bilaterali I, nel 2002 é stato inoltre avviato il negoziato relativo agli Accordi cd. “Bilaterali-Bis”, concernenti in particolare la cooperazione in materia di Giustizia e Affari Interni. Si tratta di nove Accordi relativi a Schengen, Dublino, fiscalità del risparmio, lotta contro la frode, prodotti agricoli trasformati, ambiente, statistica, mezzi di comunicazione, istruzione e pensioni.
La Svizzera e l’UE avevano adottato una dichiarazione comune, aggiunta agli Accordi bilaterali I del 1999, nella quale avevano concordato di avviare una nuova fase di trattative sui temi confluiti poi negli Accordi bilaterali bis e che le trattative sarebbero state condotte e concluse sulla base del cosiddetto “parallelismo tra i vari dossier” al fine di assicurare un risultato globale equilibrato che tenesse conto anche degli interessi della Svizzera tra i quali gli interessi della piazza finanziaria elvetica e segnatamente la salvaguardia del segreto bancario.
Il 26 ottobre 2004 è stato firmato l’accordo fra l’Unione Europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull’associazione di quest’ultima all’attuazione, l’applicazione ed allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Contemporaneamente, è stato anche firmato l’accordo relativo ai criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in Svizzera (Regolamento Dublino). Gli accordi sono stati sottoposti a referendum nel giugno 2005 con esito positivo e, in data 20 marzo 2006, la Confederazione svizzera ha quindi notificato di aver concluso le procedure per l’entrata in vigore degli accordi in questione.
A seguito dell’entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schenghen/Dublino, il 29 marzo 2009 la Svizzera ha compiuto l’ultimo passo per l'adesione completa allo spazio di Schengen. Dopo le frontiere terrestri a dicembre scorso, la Svizzera ha adottato infatti le regolamentazioni del trattato di Schengen anche per il traffico aereo, divenendo il 25° Paese ad aderire all'Accordo europeo che mira ad agevolare la circolazione dei viaggiatori attraverso le frontiere comuni e a rafforzare la collaborazione in ambito di giustizia e polizia.
Le divergenze ancora pendenti sono state risolte nel modo seguente: con Schengen/Dublino, il segreto bancario è salvaguardato per tutto quanto è riferibile alla fiscalità diretta; qualora, in futuro, lo sviluppo della normativa di Schengen dovesse condurre alla revoca del principio della doppia punibilità per delitti in materia di fiscalità diretta (questo implicherebbe che gli Stati Schengen sarebbero obbligati a concedere l’assistenza giudiziaria anche per i casi di semplice sottrazione d’imposta), la Svizzera beneficerebbe di una deroga di durata indeterminata senza per questo dover rinunciare alla sua partecipazione allo “Spazio Schengen”; per quanto riguarda il dossier sulla lotta contro la frode, vale a dire nel settore della fiscalità indiretta, che comprende i dazi doganali, l’imposta sul valore aggiunto, talune imposte speciali (accise) che gravano prodotti di consumo quali tabacco o alcool, la Svizzera concede all’UE la possibilità di applicare gli stessi strumenti giuridici contemplati dalla sua normativa (trattamento nazionale); questo significa che la cooperazione viene estesa alle fattispecie di sottrazione d’imposta nonché ai casi legati al riciclaggio di denaro; la definizione di riciclaggio di denaro secondo il Codice penale svizzero resta tuttavia immutata; per gli intermediari finanziari svizzeri non risulta pertanto un nuovo obbligo di notifica. I negoziati bilaterali bis hanno portato a nove risultati positivi: otto accordi che debbono essere approvati dal Parlamento (prodotti agricoli trasformati, statistica, pensioni, ambiente, MEDIA, Schengen/Dublino, lotta contro la frode, fiscalità del risparmio) e una dichiarazione d’intenti (programmi di formazione). Gli accordi MEDIA, Schengen / Dublino e sulla fiscalità del risparmio richiedono inoltre, ai fini della loro attuazione, che la legge venga adattata.
Una decisione del Consiglio federale ha rimandato invece la ratifica dell’accordo sulla lotta contro la frode (l’unico accordo misto tra i nove), senza fornire una precisa scadenza temporale. Il primo luglio 2005 è entrato in vigore l’Accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio, il cui elemento centrale è costituto dall’introduzione di una ritenuta d’imposta sui redditi da risparmio derivanti da attività finanziarie in Svizzera di cui sono beneficiarie le persone fisiche residenti in uno stato membro dell’Unione. Disposizioni esecutive dell’Accordo sui prodotti agricoli trasformati sono entrate in vigore il 30 marzo 2005, a seguito di una delibera del Consiglio Federale. Tale Accordo, che disciplina il trattamento tariffario dei prodotti agricoli trasformati (quali ad esempio cioccolato, biscotti, paste alimentari, preparati di legumi e di carni) determina importanti facilitazioni negli scambi bilaterali fra Svizzera e UE. Sono in vigore dal 31 maggio 2005 l’Accordo sull’esenzione dalla doppia imposizione delle rendite pensionistiche dei funzionari dello stato comunitari domiciliati in Svizzera e dal 1°aprile 2006, l’Accordo sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia Europea per l'Ambiente e l’Accordo in campo audiovisivo che definisce i criteri ai quali dovrà conformarsi la struttura svizzera di radio-diffusione. L’Accordo in campo statistico è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 consente la partecipazione della Svizzera ai programmi ed al sistema di statistica comunitari e comporterà l’adozione di buona parte dell’acquis in tale settore.
A margine al Consiglio Affari Generali, il 27 febbraio 2006, l’UE e la Svizzera hanno firmato l’auspicato Memorandum d’intesa con cui quest’ultima si impegna a contribuire con un miliardo di franchi svizzeri (circa 630 milioni di Euro), da versare in un periodo di dieci anni -a partire dall’approvazione dello stanziamento da parte del Parlamento elvetico- destinato alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione allargata. L’orientamento degli impegni, ripartiti tra i 10 nuovi Stati membri, si dirige verso i seguenti quattro settori: sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme, ambiente e infrastrutture, promozione del settore privato, sviluppo umano e sociale. Il Consiglio federale elvetico concluderà con i dieci Stati degli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione legata al contributo di coesione. La firma del Memorandum sancisce le modalità di distribuzione del contributo svizzero; il meccanismo concordato lascerà alla Svizzera ampia libertà di decisione circa i progetti da finanziare. Il 26 novembre 2006 l'elettorato svizzero, espressosi tramite referendum, ha approvato lo stanziamento del "miliardo di coesione" destinato ai dieci nuovi membri dell’Unione Europea (53,4% di voti favorevoli, contro il 46,6% di voti contrari).
Il 15 giugno 2006 è stato firmato il mandato federale per l’avvio di un nuovo negoziato tra la Svizzera e l’Unione Europea in tema di energia, ovvero per stabilire principi e norme comuni per il commercio internazionale dell’elettricità.
In un quadro di rafforzato dialogo bilaterale, la Commissione Europea ha deciso, nel gennaio 2007, di istituire una Rappresentanza diplomatica permanente a Berna, la cui inaugurazione è avvenuta nell’aprile 2007, in presenza del Presidente della Confederazione Micheline Calmy-Rey, del Commissario agli Affari Esteri dell’UE, Benita Ferrero Waldner e dell’Ambasciatore Michael Reitener, primo Rappresentante Permanente UE presso le Autorità svizzere.
Con il referendum dell’8 febbraio 2009 i cittadini svizzeri si sono pronunciati a favore (59,6% dei votanti) del rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra l’Unione Europea e la Confederazione e la sua estensione a Bulgaria e Romania.
(1) La maggior parte degli Accordi sono trattati indipendenti che possono essere denunciati in qualsiasi momento. Gli Accordi bilaterali I costituiscono un’eccezione poiché sono legati tra loro giuridicamente. Se un accordo è disdetto, tutti gli altri vengono automaticamente annullati.
(2) Il 1° aprile 2006 è entrato in vigore il Protocollo all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell’adesione all’UE dei nuovi Stati membri, che prevede l’ingresso dei 10 Paesi come parti contraenti dell’Accordo introducendo periodi transitori, estendibili al massimo fino al 30 aprile 2011, per i lavoratori e fornitori di servizi da essi provenienti, ad esclusione di Malta e Cipro. Il Protocollo introduce modifiche concernenti l’acquisto di proprietà immobiliari ed adattamenti tecnici, per quanto riguarda la previdenza sociale ed il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
ACCORDI BILATERALI BIS
1) SCHENGEN
L’idea alla base dell’Accordo di Schengen è poter viaggiare senza controlli d’identità alle frontiere. Questa libertà di movimento però, non deve avvenire a scapito della sicurezza per cui i Paesi firmatari hanno potenziato i controlli alle frontiere esterne e migliorato la cooperazione fra le forze di polizia e le autorità giudiziarie. L’elemento centrale di questa cooperazione è il Sistema d’Informazione Schengen (SIS). In caso di un controllo, alla polizia basta digitare il nome di una persona nel SIS per verificarne l’identità. Il sistema di ricerca svizzero RIPOL è collegato al SIS in modo tale che entrambe le banche dati vengano interrogate simultaneamente quando si procede ad una consultazione.
La frontiera svizzera costituisce, di fatto, un caso a parte: a differenza degli Stati UE, la Svizzera non ha aderito all’Unione Doganale Europea perciò le merci continuano a sottostare all’obbligo di dichiarazione e le guardie di confine possono tuttora svolgere controlli. D’altra parte ogni Stato ha la possibilità di ripristinare i controlli sistematici delle persone ai propri confini, per un periodo limitato o per motivi di sicurezza (come ad esempio in occasione di un evento politico importante, quale il vertice del G8, che richiede misure particolari).
Schengen ha armonizzato anche la politica in materia di visti cioè il rilascio del visto avviene in base a criteri omogenei, valevoli in tutti gli Stati Schengen. Il visto è consegnato per soggiorni di tre mesi al massimo ed è valido anche in Svizzera. Il turismo elvetico trae notevoli vantaggi da questa disposizione poiché i turisti indiani o cinesi che viaggiano in tutta Europa, possono recarsi in Svizzera senza richiedere un visto speciale e senza più spese supplementari.
L’Accordo di Schengen è in continuo sviluppo, soprattutto per soddisfare le più recenti esigenze in materia di sicurezza. Anche la Svizzera partecipa all’elaborazione della nuova normativa e ad esempio, deve decidere se recepire i nuovi atti giuridici. In caso di rifiuto o mancato accordo con l’Unione Europea, l’Accordo sarà abrogato.
2) DUBLINO
L’Accordo relativo alla cooperazione di Dublino crea le basi che permettono di gestire in modo equo ed efficiente la problematica dei flussi migratori connessi alle domande d’asilo. Un richiedente asilo ha il diritto di presentare una sola domanda in tutta l’Unione Europea e un unico Stato membro è competente per l’esame della domanda, l’Accordo di Dublino indica i criteri per l’individuazione. Si tratta innanzitutto dello Stato nel quale risiedono altri membri della famiglia del richiedente. Se quest’ultimo non ha famiglia in Europa, la responsabilità incombe allo Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno oppure un visto, oppure al Paese attraverso il quale il richiedente è entrato in Europa illegalmente. Se non è possibile stabilire quale Paese sia competente in funzione di questi criteri, allora diventa responsabile dell’esame della richiesta il Paese nel quale essa è stata presentata per la prima volta (Paese di primo asilo) e spetta a quest’ultimo esaminare la domanda d’asilo e seguire la persona interessata. Se la domanda è stata respinta ma il richiedente tenta comunque di presentarne una nuova in un altro Stato, egli può essere rinviato nello Stato competente.
Le impronte digitali di ciascun richiedente asilo vengono registrate nella banca dati europea EURODAC, alla quale hanno accesso tutti i Paesi firmatari dell’Accordo di Dublino. Consultando questo schedario elettronico, uno Stato è in grado di scoprire se una procedura d’esame è già stata avviata in un altro Paese. Tali ricerche permettono molto spesso di evitare esami e pratiche amministrative piuttosto onerose.
Ancor prima che l’Accordo entrasse in vigore, la Svizzera procedeva al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo. Ora quest’ultime vengono registrate nella banca dati EURODAC e la Svizzera è in grado di verificare se il richiedente asilo ha già presentato domanda in un altro Stato. Le prime esperienze realizzate fino ad oggi con EURODAC indicano che il tasso di riscontri positivi è assai alto.
3) FISCALITA' DEL RISPARMIO
Gli interessi sugli investimenti in Svizzera percepiti da persone fisiche residenti in uno Stato dell’Unione europea sottostanno alla ritenuta d’imposta. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio firmato con l’UE permette di evitare che la normativa fiscale europea sia aggirata tramite depositi bancari in Svizzera, riuscendo a salvaguardare contemporaneamente il segreto bancario.
Dalla metà del 2005 i clienti europei delle banche svizzere devono comunicare per iscritto al loro istituto di credito quale procedura applicare relativamente ai propri redditi da risparmio: o autorizzano l’istituto bancario a trasmettere alle autorità fiscali del loro Stato di residenza le informazioni relative agli interessi corrisposti oppure la banca procede automaticamente alla ritenuta d’imposta alla fonte.
Questo sistema assicura che i cittadini dell’UE rispettino la legislazione fiscale relativa ai redditi da risparmio. Il segreto bancario rimane così preservato poiché il cliente che opta per la ritenuta d’imposta non ha l’obbligo di dichiarare la sua relazione d’affari con la banca.
4) LOTTA CONTRO LA FRODE
L’accordo relativo alla lotta contro la frode mira a potenziare la cooperazione fra le forze di polizia dei Paesi aderenti al fine di meglio lottare contro il contrabbando e altre forme di delitti in materia di fiscalità indiretta (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo) e nell’ambito delle sovvenzioni e degli appalti pubblici. Grazie all’Accordo bilaterale sulla lotta contro la frode, la Svizzera e l’Unione Europea hanno gettato le basi al fine di lottare efficacemente contro tali attività fraudolente. L’assistenza giudiziaria e amministrativa è stata rafforzata e nel contempo è stato intensificato lo scambio d’informazioni tra autorità amministrative e giudiziarie dell’UE. Le autorità federali di perseguimento penale possono disporre provvedimenti coercitivi a favore dell’UE quali perquisizioni, confische o accesso alla documentazione bancaria. Possono essere adottati provvedimenti coercitivi non solo nell’ambito dell’assistenza giudiziaria (scambio d’informazioni tra autorità giudiziarie) ma anche (e questo costituisce una novità) nel quadro dell’assistenza amministrativa (cooperazione tra autorità amministrative quali le autorità doganali).
Sia l’UE che la Svizzera traggono vantaggio da una maggiore cooperazione nella lotta contro le attività criminali. L’UE può lottare con maggiore efficacia contro il contrabbando di sigarette e contro altre frodi ed evitare in tal modo consistenti perdite di entrate fiscali. Per quanto riguarda la Svizzera, questa cooperazione le permetterebbe di tutelare la propria buona reputazione quale piazza finanziaria, che non deve assolutamente trasformarsi in una piattaforma per operazioni fraudolente.
5) PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
L’Accordo relativo ai prodotti agricoli trasformati tiene conto dei recenti sviluppi dell’industria agroalimentare ed estende il campo di applicazione del Protocollo n° 2 dell’Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e la Comunità Economica Europea.
Il commercio dei prodotti agricoli trasformati (quali pasta, cioccolato, biscotti…) è disciplinato da norme a parte e il comune denominatore di questi prodotti è che si tratta di generi alimentari fabbricati industrialmente a partire da materie prime agricole. La produzione svizzera di materie prime agricole è protetta da dazi doganali all’importazione. Al contempo l’industria alimentare elvetica usufruisce di sovvenzioni all’esportazione. Questa compensazione del prezzo delle materie prime agricole permette di controbilanciare le differenze di prezzo delle materie prime agricole tra il mercato svizzero e quello europeo. La percentuale di trasformazione industriale segue invece le regole del libero scambio. In questo modo i produttori svizzeri usufruiscono delle stesse opportunità d’esportazione dei loro concorrenti europei.
Al fine di agevolare ulteriormente gli scambi commerciali, l’Unione Europea e la Svizzera hanno stabilito di ridurre i rispettivi dazi doganali e gli aiuti alle esportazioni delle materie prime agricole. Dato che il prezzo delle materie prime agricole è solitamente più alto in Svizzera rispetto all’UE, entrambe le parti hanno concordato che l’Unione E europea non preleverà più dazi doganali all’importazione per questa categoria di prodotti e non verserà sovvenzioni all’esportazioni; dal canto suo la Svizzera ridurrà i dazi doganali sulle importazioni provenienti dall’UE così come le sovvenzioni all’esportazione verso l’Unione Europea per un importo pari alla differenza di prezzo delle materie prime agricole tra la Svizzera e l’UE.
Quest’Accordo si è rivelato proficuo per entrambe le parti e ha favorito in modo particolare l’industria agroalimentare elvetica. Esso interessa all’incirca 180 imprese del settore alimentare e anche i contadini traggono vantaggio da tale Accordo poiché oltre la metà della produzione totale di latte in Svizzera è assorbita dal settore industriale.
6) AMBIENTE
La tutela dell’ambiente e del clima costituisce una sfida considerevole, che necessita della collaborazione internazionale. Proprio per questo motivo la Svizzera è membro dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA).
L’Agenzia e la sua rete d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) costituiscono gli enti chiave nell’ambito della cooperazione europea in materia di politica ambientale. I dati (ad esempio riguardanti l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, il deterioramento del terreno, lo smaltimento dei rifiuti…) sono raccolti periodicamente da ciascuno Stato membro dell’UE e da altri cinque Paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia) prima di essere trasmessi all’AEA. Essa esamina le informazioni raccolte e mette a disposizione di tutti i Paesi, i risultati scientifici delle sue analisi.
I costi per la partecipazione della Svizzera all’AEA ammontano a circa 2 milioni di franchi all’anno. In contropartita le università, le imprese e le organizzazioni private svizzere possono prendere parte ai programmi di ricerca dell’AEA e beneficiare di sovvenzioni dell’Unione Europea.
7) STATISTICA
Grazie all’entrata in vigore dell’accordo sulla cooperazione statistica, la raccolta di dati in Svizzera è stata armonizzata con gli standard EUROSTAT, contribuendo così a migliorarne la comparabilità. La Svizzera può quindi beneficiare di un migliore accesso ai dati presentati dall’UE nonché di una maggiore visibilità grazie alla pubblicazione a livello europeo di dati statistici eurocompatibili. Disporre d’informazioni statistiche armonizzate è oggi indispensabile al fine di prendere decisioni avvedute tanto in ambito politico quanto in economia.
La raccolta dei dati rimane di competenza dei rispettivi istituti nazionali di statistica, i quali verificano e analizzano i dati nazionali prima di trasmetterli all’EUROSTAT.
L’Ufficio di Statistiche Europeo collabora con i 27 Paesi membri dell’Unione Europea, la Svizzera, la Norvegia e il Liechtenstein nonché con numerosi Stati terzi e alcuni Paesi del bacino mediterraneo.
Per partecipare all’EUROSTAT e beneficiare della pubblicazione dei propri dati, la Svizzera versa un contributo annuo di circa cinque milioni di franchi. Tale contributo le permette inoltre di accedere all’insieme dei dati statistici dell’UE e di partecipare al programma pluriennale di formazione statistica dell’UE. Gli istituti universitari e l’Ufficio Federale di Statistica possono prendere parte ai programmi europei di ricerca.
8) MEDIA
L’Unione Europea ha avviato MEDIA, il programma d’aiuto a favore delle produzioni audiovisive europee nell’intento di aiutare l’industria audiovisiva europea a superare le numerose difficoltà e a meglio fronteggiare la concorrenza extraeuropea, in particolar modo quella americana che occupa una quota di mercato preponderante nel panorama cinematografico europeo.
Grazie a MEDIA, al quale la Svizzera ha aderito, l’industria cinematografica svizzera è in pieno sviluppo: le produzioni, gli spettatori e la risonanza in Europa aumentano. Il programma consente ai cineasti e ai produttori svizzeri di seguire programmi europei di formazione. Essi hanno inoltre la possibilità di richiedere fondi per la realizzazione di progetti (sceneggiature), assicurare la distribuzione e la commercializzazione delle opere cinematografiche, nonché seguire programmi di formazione e perfezionamento dei professionisti.
Da quando la Svizzera partecipa a MEDIA, oltre il 60% delle richieste presentate da cineasti svizzeri è stato accettato. Si tratta di una percentuale piuttosto alta se confrontata con il resto dell’Europa. Solo nel 2006, i cineasti svizzeri hanno ottenuto 1,25 milioni di franchi per lo sviluppo di progetti.
Il programma di sostegno al cinema MEDIA dispone di uno stanziamento di 755 milioni di euro, da ripartire tra il 2007 e il 2013. Il contributo svizzero ammonta a circa 10 milioni di franchi l’anno. L’Accordo deve essere rinnovato ad ogni nuova generazione di programma, vale a dire ogni sette anni.
9) PENSIONI
Fino ad oggi gli ex funzionari europei in pensione che desideravano stabilirsi in Svizzera erano penalizzati poiché subivano una doppia imposizione della loro rendita pensionistica. Con l’Accordo bilaterale sulle pensioni, l’Unione Europea e la Svizzera hanno rimediato a questa situazione.
L’Unione Europea versa ai suoi ex funzionari la rendita pensionistica al netto delle imposte, siccome preleva già le tasse alla fonte. Prima della conclusione dell’Accordo sulle pensioni, la Svizzera tassava a sua volta l’importo corrisposto dall’UE a tutti i funzionari in pensione domiciliati sul suo territorio. L’Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione Europea ha abolito questa doppia imposizione, per cui la Svizzera rinuncia a tassare una seconda volta le pensioni degli ex funzionari dell’UE.
Questa disposizione interessa unicamente gli ex funzionari delle istituzioni europee domiciliati in Svizzera.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU'
La Svizzera partecipa a svariati programmi dell’Unione Europea a favore della formazione professionale e della gioventù già dagli anni novanta. Nel 2004, la Svizzera e l’UE hanno deciso, di comune accordo, di suggellare tale collaborazione tramite un accordo bilaterale.
I programmi di formazione dell’UE mirano a migliorare l’offerta, la qualità e la mobilità nell’ambito della formazione professionale dei giovani. Esistono numerosi programmi di scambio che offrono agli studenti la possibilità di acquisire una prima esperienza professionale all’estero tramite la messa in rete di istituti scolastici, la formazione continua degli insegnanti e la promozione di attività transfontaliere a favore della gioventù. Alunni, apprendisti e studenti, ma anche adulti, possono acquisire un bagaglio di esperienze professionali all’estero nonché allacciare contatti personali. Essi possono così accedere ad un’offerta più ampia nell’ambito della formazione che permette loro di accrescere le opportunità di trovare un posto di lavoro. La piazza economica svizzera può pertanto beneficiare di specialisti qualificati.
Fra i programmi d’insegnamento superiore, il più noto è “Erasmus”. Esso fa parte del programma europeo “Apprendimento lungo tutto l’arco della vita” grazie al quale gli studenti possono trascorrere uno o due semestri in una scuola superiore di un altro Paese. Questo periodo è computato come parte degli studi. Durante l’anno 2006-2007, 2118 studenti svizzeri hanno trascorso uno o due semestri in un’Università all’estero. Nel 2007, la Svizzera ha quindi stanziato 14 milioni di franchi per finanziare i soggiorni di studio, di tirocinio e di formazione professionale, a favore di 5400 giovani all’estero.
Link Utili:
Rappresentanza dell'Unione Europea a Berna